Il leasing finanziario perde il vincolo della durata minima, ma resta invariato il periodo di deduzione fiscale. Vengono modificati di fatto l'art. 54 comma 2 e e l'art. 102 comma 7 del TUIR consentendo la stipula dei contratti di leasing "anche" per durate inferiori a quelle minime fiscali senza che ciò l'imiti la deducibilità dei canoni che si continuerà ad operare nel minimo temporale previsto attualmente.
Ciò significa che se il contratto ha durata superiore alla durata minima fiscale la deducibilità seguirà tale durata; se la durata del contratto sarò inferiore alla durata minima fiscale occorrerà attivare un doppio binario recuperando a tassazione le quote di canone eccedenti deducendole sucfcessivamente in via extracontabile dopo la scadenza del contratto.