Chiarimenti sul nuovo regime dell'IVA per cassa.
Fonte:
(Circ. Ag. Entrate n. 44/E del 26/11/2012 – Provvedim. direttoriale n. 165764/12 del 21/11/2012 )
Mese di pubblicazione:
01/2013 L’Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti a completamento del quadro normativo di riferimento per l’adozione del nuovo regime.
In particolare, viene previsto che:
a) il nuovo regime sostituisce il regime “IVA per cassa” previsto dall’art. 7, DL n. 185/2008 che quindi va considerato abrogato a decorrere dall’1.12.2012;
b) l’importo relativo alla soglia entro la quale è possibile optare per il nuovo regime (2 milioni di euro), in caso di inizio dell’attività in corso d’anno, non deve essere ragguagliato all’anno;
c) il volume d’affari va determinato ricomprendendo tutte le operazioni attive sia quelle assoggettate all’IVA per cassa sia quelle escluse;
d) poiché decorso 1 anno dall’effettuazione dell’operazione, l’imposta diviene comunque esigibile a meno che l’acquirente / committente, prima di tale termine, non sia stato assoggettato a procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, ecc.), in caso di fatturazione differita rileva comunque, quale momento di effettuazione dell’operazione, la consegna o la spedizione dei beni a prescindere dalla data di fatturazione dell’operazione, mentre la procedura concorsuale, che deve iniziare prima del decorso di 1 anno dall’effettuazione dell’operazione, si considera avviata dalla data di emissione del provvedimento di apertura della procedura stessa (ad esempio, per il fallimento dalla data della sentenza);
e) qualora in pendenza del predetto termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione, venga emessa nota di variazione in aumento, anche per il nuovo ammontare dell’imponibile o dell’imposta l’anno decorre dall’effettuazione dell’operazione originaria;
f) le variazioni in diminuzione che intervengono prima che l’imposta diventi esigibile rettificano direttamente quest’ultima. Diversamente, quelle che intervengono successivamente, possono essere sono computate nella prima liquidazione utile;
g) il diritto alla detrazione deve essere esercitato alle condizioni esistenti al momento in cui l’imposta diviene esigibile per il fornitore del contribuente in regime Iva per cassa;
h) la detrazione può essere esercitata al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è stato pagato il corrispettivo o a quello in cui è decorso un anno dalla effettuazione dell’acquisto;
i) l’applicabilità del regime in esame non è preclusa per le operazioni per le quali è già previsto un differimento del termine di registrazione e/o fatturazione in quanto tale differimento non deriva dalla applicazione di un regime speciale ma dall’applicazione di disposizioni che attengono alla tempistica degli adempimenti (vedi, ad esempio, il differimento della registrazione delle fatture previsto per gli autotrasportatori dall’art.74, quarto comma, del DPR n. 633/72);
j) l’opzione per il regime in commento:
- si desume dal comportamento concludente del contribuente;
- va comunicata “nella prima dichiarazione IVA successiva all’esercizio dell’opzione, da intendersi, ordinariamente, come quella relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione mediante comportamento concludente”. Limitatamente al 2012, l’opzione va comunicata con il modello IVA 2013, relativo al 2012. I soggetti che intendono avvalersi del regime dall’inizio dell’attività, devono comunicare tale scelta in sede di dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività. È considerata valida l’opzione comunicata tramite una dichiarazione IVA annuale “tardiva”, ossia presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine;
k) l’opzione ha effetto:
- a decorrere dall’1.1 dell’anno in cui la stessa viene esercitata;
- in caso di inizio attività, in corso d’anno, dalla data di inizio della stessa.
L’opzione per il nuovo regime IVA “per cassa” vincola il contribuente per almeno un triennio, salvo il superamento del limite del volume d’affari (€ 2.000.000) con la conseguente cessazione dello stesso. L’opzione esercitata dall’1.12.2012 vincola il contribuente fino al 31.12.2014. Decorso il triennio l’opzione “resta valida per ciascun anno successivo”, salva la possibilità di revoca esercitata con le stesse modalità dell’opzione. Nel caso in cui il volume d’affari superi, in corso d’anno, il limite di € 2.000.000 il regime dell’IVA “per cassa” cessa con riferimento alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese o trimestre successivo a quello di superamento. In tale ipotesi, così come in caso di revoca dell’opzione, il soggetto interessato deve computare a debito nella liquidazione periodica relativa all’ultimo mese / trimestre di applicazione dell’IVA “per cassa” l’ammontare dell’IVA relativa alle operazioni effettuate i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati. Nella stessa liquidazione sarà possibile detrarre l’IVA a credito relativa agli acquisti non ancora pagati;
l) anche i soggetti trimestrali possono, con riferimento alle operazioni effettuate nel mese di dicembre del 2012, applicare il regime dell’IVA per cassa dall’1.12.2012;
m) le disposizioni del “vecchio” regime dell’IVA per cassa non possono essere applicate alle operazioni effettuate dall’1.12.2012. Le stesse disposizioni rimangono valide per le operazioni effettuate fino al 30.11.2012;
poiché le disposizioni comunitarie prevedono che gli Stati membri, previa consultazione del Comitato IVA, possono decidere di applicare il regime dell’IVA per cassa “alle imprese con una soglia di fatturato superiore a 500 mila euro, e fino a 2 milioni di euro” e dal momento che la consultazione del comitato IVA è ancora in corso, sarà necessario effettuare la liquidazione con le modalità ordinarie, senza corresponsione di sanzioni ed interessi, dell’IVA “sospesa” a seguito dell’applicazione del regime IVA per cassa, qualora la predetta consultazione dia esito negativo.