Maggiorazione dell'aliquota IRES per le società di comodo
Fonte:
Agenzia delle Entrate
Mese di pubblicazione:
03/2013
L’articolo 2, comma 36-quinquies, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto per le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata e società in accomandita per azioni) ed i soggetti assimilati (società ed enti di ogni tipo nonresidenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato) che si qualificano “di comodo”, una maggiorazione di 10,5 punti percentuali dell’aliquota ordinariadell’imposta sul reddito delle società. Sono qualificate “di comodo” le società non operative e le società in perdita sistematica (cfr. la Circolare n. 23/E del 11 Giugno 2012). Circolare Agenzia delle Entrate n. 3/E.