Con la Circolare 17/E del 29 Maggio 2013 (leggi...), l'Agenzia delle Entrate chiarisce quanto stabilito dal Dl 16/2012 con il quale veniva modificato di fatto l'articolo 102 del TUIR eliminando la regola sulla durata minima dei contratto.
Il primo interrogativo risolto dalle Entrate riguarda tempi e modalità di recupero degli importi sottoposti a tassazione durante la durata contrattuale. La circolare chiarisce che la deduzione avverrà mediante variazione in diminuzione dopo il termine del contratto, come se quest'ultimo continuasse per l'intero periodo fiscale. La prosecuzione della deduzione per quote rapportate alla durata fiscale del leasing vale in ogni caso, e dunque sia in presenza di esercizio del riscatto (i canoni non dedotti non devono cioè essere capitalizzati sul costo del bene riscattato né ammortizzati con questo), sia in assenza di questa opzione (la deduzione prosegue anche se il bene viene trattenuto dalla compagnia di leasing), sia, infine, se il bene viene ceduto a terzi dopo il riscatto. I canoni solo fiscali che vengono dedotti extra-contabilmente dopo la fine del contratto devono poi essere sottoposti, per la quota di interessi impliciti in essi ricompresa, al test del Rol. La circolare si occupa della cessione a terzi di un contratto di leasing di durata inferiore al periodo fiscale, precisando che in questa situazione l'intero ammontare dei canoni non dedotti si porta a riduzione della sopravvenienza attiva realizzata.